Certificazione Medica dell’attività sportiva non agonistica ed amatoriale

Dr Antonio Lo Savio - attività non agonistica ed amatoriale

Certificazione Medica dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale
Secondo l’Articolo 1 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale Anno 154°-Numero 169), “… al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale …” si dispone “l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché le linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti…”.
L’Articolo 2 e 3 dello stesso D.M. definisce con chiarezza il significato di “Attività Amatoriale” e di “Attività Sportiva non agonistica” e stabilisce la modalità di Certificazione Medica.

Attività Amatoriale: “attività ludico motoria, praticata da soggetti NON tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, NON occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”.

“Coloro che praticano attività ludico-motoria in contesti organizzati e autorizzati all’esercizio … DEVONO sottoporsi a controlli medici periodici ai fini dell certificazione attestante l’idoneità all’attività ludico-motoria secondo quanto previsto nello schema riportato in seguito.

Attività Sportiva non agonistica: si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

    1. gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
    2. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
    3. coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

“I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico attestante l’idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità fisica alla pratica di attività prativa di tipo non agonistico è rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal Medico Specialista di Medicina dello Sport su apposito modello predefinito”(ossia Allegato C del D.M.).
“È obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma secondo gli standard professionali esistenti”.
“In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al Medico Certificatore di avvalersi della consulenza del Medico Specialista in Medicina dello Sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca”.

L’Articolo 4 riguarda invece “Attività di particolare impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni Sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva”.

 

Dr Antonio Lo Savio - certificati e controlli medici

Dr Antonio Lo Savio – certificati e controlli medici